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L’ospitalità temporanea

L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è disciplinata dall’articolo 40 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 17 del Regolamento, che si riportano.

Legge regionale 39/2017, art. 40 – Ospitalità temporanea.

1. L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l’assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore dall’arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato. L’ospitalità temporanea autorizzata dal comune o dall’ATER non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l’applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2. É ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell’assegnatario al comune o all’ATER, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l’indennità di occupazione.

2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l’applicazione dell’indennità di occupazione, il comune o l’ATER diffidano l’assegnatario ad allontanare l’ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:
a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;
b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell’alloggio che comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera d).

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono applicate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versate nel fondo di solidarietà di cui all’articolo 47.

 

Regolamento, art. 17
Disciplina dell’ospitalità temporanea autorizzata e della coabitazione

1. Qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che l’ospitalità abbia inizio.

2. L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l’ospitalità previa verifica dell’assenza di morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio come definite dall’articolo 10 (vedi sotto).

3. L’ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabili se l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.

4. L’ente proprietario o l’ente delegato provvede ad integrare il canone di locazione con un’indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili.

5. L’ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.

6. La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.

7. È ammessa la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestino attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare purché legate allo stesso da rapporti di lavoro o di impiego.

8. La coabitazione è autorizzata dall’ente proprietario o delegato, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte dell’assegnatario completa di adeguata documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio come definite dall’articolo 10.

9. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell’assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del subentro o dell’applicazione dell’indennità di occupazione.

10. Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all’ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l’allontanamento dall’alloggio del soggetto terzo.

11. Se l’ente proprietario o l’ente delegato accerta la presenza di un soggetto non autorizzato, diffida l’assegnatario ad allontanare il soggetto entro quindici giorni, decorsi i quali si applicano le sanzioni di cui all’articolo 40 della legge regionale.

12. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in tutti gli altri casi di ospitalità non autorizzata è dovuta una indennità di occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del 20%.

 

Regolamento, art. 10
Modalità di assegnazione degli alloggi

1. All’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria, provvede l’ente proprietario o delegato, previa verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale.

2. L’assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti Superficie utile minima Superficie utile massima Numero camere massimo
1 28 45 1
2 45,01 65 2
3 65,01 75 2
4 75,01 80 3
5 80,01 95 3
6 o più oltre 95 4 o più

3. Nell’assegnazione effettuata secondo i parametri di cui al comma 2, dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:
a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia convivente, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

4. Qualora fossero disponibili per l’assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

5. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri del presente articolo nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari oppure nelle ipotesi di eventuali richieste di cambio dell’alloggio al momento dell’assegnazione, purché la deroga consenta, a giudizio dell’ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico.

 

Responsabile delle pratiche concernenti le richieste di ospitalità temporanea è il Servizio utenza.

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